IL TRIBUNALE Visti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti del notaio Ermanno Corallo; Rilevato che, non ravvisandosi elementi che impongano con evidenza assoluta l'immediata esclusione degli addebiti contestati, si profila l'ipotesi dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 137, legge notarile, per cui appare pregiudiziale al giudizio disciplinare l'accertamento della legittimita' costituzionale della norma che commina le sanzioni nelle misure edittali ancora oggi vigenti, nonostante i molti decenni trascorsi dall'entrata in vigore della legge 16 febbraio 1913, n. 89. L'assoluta inadeguatezza delle sanzioni comminate dalla legge evidenzia la non manifesta infondatezza del rilievo di incostituzionalita' in riferimento al principio di uguaglianza e di ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione. Tanto piu' dopo la novella che ha introdotto l'art. 138-bis (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000) e che prevede sanzioni da lire un milione a lire trenta milioni, determinando cosi' una evidente disparita' di trattamento sanzionatorio ed una contraddizione intrinseca, in un unico contesto di previsioni sanzionatorie, tra valori attuali e valori sostanzialmente azzerati essendo inferiori di migliaia di volte a quelli che oggi potrebbero ritenersi congrui. Essendo inoltre il notaio, inconfutabilmente, un pubblico ufficiale destinato ad esercitare una pubblica funzione, per conto ed in nome dello Stato; pur esercitando un'attivita' professionale di natura privata, pare sussistere altresi' una violazione dell'art. 54 della Costituzione laddove si stabilisce che "i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore ...". Ed una sanzione del tutto irrisoria e' palesemente inidonea a garantire una qualsiasi efficace e decorosa disciplina. Osserva un chiaro autore (P. Boero: legge notarile commentata UTET 1993), rilevando l'incoerenza e l'irrisorieta' delle ammende previste, che "un'ulteriore attesa rischia veramente di compromettere la serieta' del sistema disciplinare nel suo complesso, oltre che la sua interna coerenza; non sono certamente sufficienti, in tale prospettiva, aumenti che, pur essendo formalmente commisurati all'entita' della svalutazione monetaria, producano comunque il risultato di importi ancora assai bassi e inidonei a svolgere una qualsiasi efficacia deterrente. In attesa, in ogni modo, di consistenti adeguamenti, l'interprete si trova costretto a discettare sull'applicazione di sanzioni di poche centinaia di lire, producendo una penosa impressione di divaricazione tra realta' e discussione accademica, e fischiando, in ultima analisi, di recare gravi danni alla stessa immagine del notariato presso la pubblica opinione" (pag. 589). Infine pare anche ravvisabile un contrasto con l'art. 97 Cost., posto a garanzia del buon andamento della pubblica amministrazione e quindi anche dell'esercizio privato di pubbliche funzioni che postula l'inquadrabilita' delle funzioni pubbliche esercitate dal notaio (art. 1, legge 16 febbraio 1913, n. 89) nell'ambito della funzione amministrativa statale (Zanobini). E' evidente infatti che una sanzione totalmente priva di efficacia deterrente e/o repressiva si pone in conflitto insanabile con detto principio.